Una polizza “apripista” per l’autotrasportatore: la r.c. professionale

20091222 - BOLOGNA - WEA - MALTEMPO: ANCORA CHIUSE AUTOSTRADE IN EMILIA-ROMAGNA. L'autostrada A1 nei pressi di Modena Nord stamani 22 dicembre 2009.E' caos trasporti in Emilia-Romagna, colpita da un'eccezionale ondata di gelo che ha ghiacciato la maggior parte di strade e autostrade della regione, causando una miriade di incidenti e mettendo a durissima prova uomini e mezzi dei soccorsi.  ANSA / BARACCHI-BENVENUTI / DBA

Ogni anno, i padroncini devono dimostrare la loro capacità finanziaria. E, se non lo fanno, vengono
cancellati dall’albo. Ma ottenere una fidejussione di garanzia non è per nulla semplice. A meno che…
Sono 100.000 le imprese di autotrasporto per conto terzi che ogni anno devono dimostrare la loro capacità finanziaria, pena la cancellazione dall’albo.
cancellati dall’albo. Così la capacità finanziaria: un requisito di solidità aziendale per cui l’autotrasportatore deve provare di avere capitale e riserve per un valore di almeno di 9 mila euro se dispone di un solo veicolo e di 5 mila per ogni automezzo aggiuntivo (restano
esclusi, comunque, gli automezzi fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, rimorchi e i semirimorchi).
Lo strumento principale, specificato da leggi e regolamenti, per dimostrare l’idoneità finanziaria, è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un revisore dei conti. O, in alternativa, una fidejussione bancaria o assicurativa, e quando si parla di fidejussioni nascono i problemi. Come si fa in un momento di crisi economica dove le banche fanno di tutto per “farti chiudere” a chiedere loro una garanzia fideiussoria, con quali speranze? Le Compagnie assicurative seguono l’onda delle banche ovviamente, essendo tenute alla valutazione del cliente secondo gli stessi criteri delle banche.

E allora?

Nel 2012 il ministero dei Trasporti,viste le difficoltà di ottenere le garanzie, aveva deciso che poteva bastare una polizza di responsabilità del vettore stradale, ma si è trattato di una soluzione transitoria che adesso non è più valida perché ritenuta inadeguata, ed ha stabilito che l’unica polizza valida è quella di responsabilità civile professionale, accettata dalle singole province per l’iscrizione delle imprese nell’albo degli autotrasporti conto terzi.

Il regolamento comunitario(n. 1071/2009) che è stato recepito dalla nostra legge, all’articolo 7 infatti afferma che i trasportatori su strada devono essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari “mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale, di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarano fideiussori in solido dell’impresa per gli importi”.

I vantaggi di una polizza di r.c. professionale  sono molteplici perché garantisce dalle richieste di risarcimento provocate da atti illeciti commessi durante lo svolgimento delle attività professionali. La Compagnia si impegna a pagare i danni e anche le spese per eventuali procedimenti. Sono coperti anche i costi e le spese sostenuti per il rimborso di un provvedimento giudiziale o per l’attività di difesa dell’assicurato, ma naturalmente c’è da fare attenzione agli scoperti ed alle franchigie, che in una polizza non possono quasi mai mancare.