E’ recentemente entrato in vigore con decreto 34/2013, emesso da Ministero della Giustizia, insieme a quello dello Sviluppo Economico il tanto atteso provvedimento per favorire l’aggregazione tra professionisti e per la quale si prevede la presenza anche di soci di capitale.La novità introdotta sarà probabilmente oggetto di precisazioni, a noi corre l’obbligo di inquadrare le attuali operatività.I professionisti che decidano di percorrere questa possibilità possono sia svolgere la stessa attività oppure provenire da settori diversi.L’aspetto fortemente innovativo è la presenza di SOCI DI CAPITALE, quest’ultimi non potranno in nessun caso avere un peso superiore ad 1/3 del capitale/società.Quali le forme societarie adottabili per le Società tra Professionisti? Quelle previste dai Titoli V e VI del Codice Civile e segnatamente:
- Società di Persone,
- Società di Capitali,
- Società Cooperative.
I soci di capitale possono anche non essere iscritti a degli Albi Professionali, l’unico aspetto importante è che posseggano requisiti di onorabilità.Queste nuove forme di aggregazione imprenditoriale devono essere obbligatoriamente iscritte alle Sezioni Speciali degli Albi o dei Registri professionali nel luogo ove risultino essere operativi ogni singolo professionista facente parte della Società tra Professionisti.Ulteriore iscrizione deve essere effettuata nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio (provvedimento: D.Lgs. n° 96/2001 – art. 7). Si evidenzia che nelle Società tra Professionisti multidisciplinari occorre considerare da iscrivere l’attività considerata prevalente.Se tutte le attività sviluppate dalla Società tra Professionisti hanno lo stesso “peso” sarà necessaria l’iscrizione a tutti gli Albi o Registri Professionali interessati.L’art. 10 della Legge 183/2011 prevede al terzo capoverso una copertura assicurativa di Responsabilità Civile a tutela dei clienti della Società tra Professionisti per danni eventualmente arrecati.Nel novero delle incompatibilità assolute si segnala il divieto a partecipazioni in altre Società tra Professionisti.Il D.M. n° 34/2013 insiste in modo in equivoco su ed in quali forme occorre che i professionisti si relazionino con i clienti.In primo luogo si evidenzia che la forma di comunicazione deve essere scritta affinché che la scelta del professionista venga effettuata nella piena ed assoluta consapevolezza e che le prestazioni tutte saranno sempre svolte da soci in possesso delle specifiche richieste per l’esercizio della professione.In questo contesto di estrema professionalità e di tutela della qualità del rapporto tra i professionisti facenti parte della Società tra professionisti ed i clienti non ha scarsa rilevanza la tempestiva ed immediata segnalazione di possibili conflitti di interesse.Ulteriore importanza è, all’atto di conclusione positiva per l’inizio di eventuali incarichi conferiti ai professionisti della Società è la consegna al cliente di un esaustivo elenco dei soci (sia i professionisti che i soci di capitale) facenti parte della struttura.I professionisti facenti parte della Società sono personalmente responsabili per ipotesi di violazioni di quanto normato dal rispettivo Ordine di appartenenza.La Società tra Professionisti risponde delle violazioni delle norme deontologia. In caso di violazione commessa da un socio appartenente ad un Ordine/Registro diverso risponderanno sia lo stesso soggetto che la Società in modo solidale. Anche per i componenti delle Società tra Professionisti permane l’obbligo di formazione continua, l’adesione alla Società non preclude alla continuazione di eventuali partecipazioni ad altre forme associative alle quali i professionisti possono aver aderito precedentemente.Di fronte a queste importanti novità restano ancora non chiariti gli aspetti fiscali e quale sia il regime da applicare, anche in considerazione di una probabile incentivazione ad un associazionismo imprenditoriale dei professionisti.
Per ogni riferimento legislativo: Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n° 34