FAVORISCA L’ASSICURAZIONE RC AUTO PER FAVORE!

Contrassegno in auto

Ricordo ancora quando il carabiniere o poliziotto di turno mi fermava per un controllo e oltre alla richiesta di rito “patente e libretto” ci aggiungeva anche il tagliando del pagamento assicurativo, si il tagliando perchè è quello che certifica il pagamento, dato che i contrassegni CONTRAFFATTI ormai erano diventati, sopratutto in alcune regioni, inflazionati.

Ora il problema è risolto, MA NON PER TUTTI.

Te la faccio breve e poi se vuoi approfondire norme e tecnicismi continua a leggerti in fondo l’articolo: se il tuo assicuratore è un professionista oltre che SERIO, ONESTO, anche TECNOLOGICAMENTE AVANZATO come quelli che trovi in MAS ( 02.57601661 – info@masconsulting.it) sei a posto, PERCHE’ riceverai comodamente sul tuo cellulare una bella mail del tuo contrassegno con conferma di copertura e pagamento che potrai esibire (se vuoi te lo puoi anche stampare se ami la carta) alle forze dell’ordine quando ti fermano per controlli.

Ricordo anche quando, ti sto parlando di anni fa, andavamo a consegnare i certificati assicurativi, i contrassegni, presso le nostre aziende Clienti…Ma non ho nessuna nostalgia te l’assicuro ( te l’assicuro anche perchè sono un assicuratore:)): nel senso che mi dava un fastidio tremendo sia andare ad incassare i premi assicurativi perchè mi sembrava di essere scambiato per un ESATTORE invece che un professionista, sia consegnare i contrassegni perché mi faceva sentire un fattorino, con tutto il rispetto per questo lavoro!

Ora se vuoi annoiarti un poco leggiti le normative.

Contrassegno in auto: dal 18/10/2015 è possibile circolare senza esporre sul parabrezza della propria auto il contrassegno assicurativo.

Permane, invece, l’obbligo del conducente di avere con sé il certificato di assicurazione, che deve essere esibito in versione cartacea o digitale su richiesta delle Autorità per provare l’esistenza della copertura assicurativa RCA.

Ricordiamo che la procedura per gli incassi tramite SDD- SEPA ( vedi circ. 97/2016) prevede già la trasmissione del certificato digitale in linea con le normative di riferimento.

Qui di seguito riportiamo un approfondimento normativo relativamente alle linee guida operative sopra indicate:

l’art. 127 del Codice delle Assicurazioni Private ha rinviato al Regolamento ISVAP 13/2008, le modalità di rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione.

Dal certificato di assicurazione, deve risultare il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio, in adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.

L’IVASS, con lettera del 01/06/2016 al Ministero dell’Interno e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha richiamato contrassegno in autoad un comportamento omogeneo, insito nelle disposizioni vigenti, da parte delle Forze dell’Ordine, che ai fini dell’accertamento della copertura assicurativa non possono considerare il veicolo sprovvisto della copertura r.c. auto obbligatoria – ai sensi dell’ art 193 CdS – e quindi sequestrare il veicolo stesso, sulla base della sola interrogazione della banca dati del Ministero dei trasporti – Portale dell’automobilista-, che si avvale della banca dati SITA delle coperture assicurative, qualora nel predetto Portale non figuri la copertura r.c. auto del veicolo controllato.

Prima di procedere al sequestro del veicolo, le Forze dell’Ordine devono effettuare tutte le operazioni necessarie per l’accertamento dell’esistenza della copertura r.c.auto, richiedendo l’esibizione del certificato di assicurazione o altra documentazione attestante la copertura rilasciata dalla impresa di assicurazione, verificando infine lo stato della copertura presso la Compagnia intestataria del contratto.

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 01/09/2016, ha altresì chiarito che in sede di controllo delle Forze dell’Ordine, può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che, possa essere richiesta successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

L’IVASS, con Regolamento n. 8 del 03/03/2015, ha previsto la possibilità per l’Impresa di trasmettere la documentazione in corso di rapporto, in formato elettronico previo consenso, acquisito dal cliente prima della conclusione del contratto o anche in corso di contratto. L’impresa e l’intermediario tengono traccia del consenso raccolto, nonché dell’indirizzo di posta elettronica e fanno riferimento allo stesso, nella comunicazione con la quale viene inviata la documentazione in formato elettronico.

Mas Consulting da oltre 30 anni è società multi-mandataria che opera solo con le migliori compagnie assicurative italiane ed estere, per dare il meglio ai propri Clienti.

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